Annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti del defunto
Riccardo Malvestiti
L’atto impositivo intestato al dante causa e notificato nell’ultimo domicilio dello stesso è nullo, fatta eccezione nel caso in cui gli eredi non abbiano comunicato le proprie generalità ed il domicilio (sentenza CTP Enna n. 67/1/2020).
Il caso esaminato. La vicenda prende le mosse dal ricevimento, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento intestato al padre, defunto alcuni anni prima, e riferito al mancato pagamento della TARSU. La notifica è avvenuta presso l’ultima residenza del contribuente deceduto nonostante gli eredi abbiano adempiuto correttamente all’obbligo informativo previsto dall’articolo 65 del DPR n. 600/73.
Il precedente. La Cassazione, si è pronunciata più volte sul punto confermando che il provvedimento, nel caso dedotto, deve considerarsi inesistente e quindi improduttivo di effetti. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l’intestazione di una contestazione nei confronti di un soggetto defunto incide sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti. Citando quanto stabilito dalla Cassazione nel corso del 2017, “l’avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto che sia stato notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da nullità assoluto e insanabile, poiché […] l’atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente”.
L’impugnazione dell’atto e la decisione della Commissione Tributaria Provinciale. Il contribuente impugnava l’atto chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell’atto e della notifica in quanto effettuata ad un soggetto inesistente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, con la sentenza in commento, ha innanzitutto osservato che “l’atto impositivo intestato al dante causa, poteva essere notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, solo nel caso gli eredi, non abbiano, almeno 30 giorni prima, comunicato le proprie generalità e il proprio domicilio” secondo le modalità previste dall’art. 65 DPR n. 600/73.
Ciò in quanto la norma, dettata specificamente in materia di notificazione di atti tributari, prevede come unico limite alla notifica collettiva e impersonale l’avvenuta comunicazione prevista a carico degli eredi. Come evidenziato dalla Commissione, il legislatore tributario, “posto a carico degli eredi un onere di informazione” fa ricadere “sui medesimi le conseguenze del mancato assolvimento di tale onere, dispensando gli uffici finanziaria dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede”.
Analizzando il caso dedotto in giudizio, verificata la diligente produzione del contribuente di quanto richiesto, la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, con sentenza n. 67/1/2020, ha annullato l’avviso di accertamento.
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