Superbonus: la comproprietà di un edificio unifamiliare con soggetto estraneo al nucleo non esclude il beneficio
Riccardo Malvestiti
Con risposta ad interpello n. 656/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interventi eseguiti su un edificio unifamiliare possono fruire del beneficio anche qualora l’immobile sia in comproprietà con un soggetto estraneo al proprio nucleo. L’edificio, in ogni caso, deve costituire una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate. Con la risposta ad interpello in commento l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un contribuente comproprietario di un edificio residenziale funzionalmente indipendente e privo di parti comuni ad altri fabbricati, destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. I comproprietari intendono realizzare interventi amissibili al superbonus le cui spese verranno sostenute pro quota da ciascun proprietario.
I precedenti interventi. L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 24/E/2020, ha specificato che l’agevolazione spetta per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari che possiedono a titolo di proprietà (nuda proprietà o altro diritto reale di godimento) o che detengono in base ad un contratto di locazione o di comodato.
Con specifico riferimento agli edifici unifamiliari, il decreto 06.08.2020 ha specificato che per tali si intendono gli edifici riferiti “ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.
Il chiarimento. Rispetto all’ammissibilità al beneficio, l’interpello specifica che qualora l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati, questo può beneficiare del superbonus, mentre non rileva la circostanza per cui i comproprietari appartengano o meno al medesimo nucleo familiare. Pertanto, viene confermata la possibilità di fruire del beneficio, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dal DL n. 34/2020.