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Superbonus: elementi estetici della facciata ammissibili alle spese di rifacimento solo se strettamente collegati agli interventi agevolabili

Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 685/2021 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che ai fini della coibentazione a cappotto della facciata e del tetto del condominio può essere ammessa al beneficio anche la sostituzioni di peculiarità ed elementi estetici della facciata. La sostituzione di tali elementi deve essere strettamente connessa alla realizzazione degli interventi agevolabili.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate. Con la risposta ad interpello in commento l’Agenzia delle Entrate ha analizzato un’ipotesi di lavori di coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell’edificio. Il condominio che sarà oggetto degli interventi è caratterizzato, sulla facciata, da alcuni elementi estetici, di cui risulta necessaria la sostituzione (a favore di altri elementi a misura isolanti). La sostituzione di tali elementi incide in modo significativo sul costo dell’intervento.

I precedenti interventi. L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 24/E/2020, ha specificato che il superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, nei limiti di spesa previsti.

Il chiarimento. Confermando quanto precedentemente chiarito con circolare n. 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il superbonus spetta anche con riferimento ai costi collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l’intervento sia effettivamente realizzato. L’individuazione delle spese connesse, si specifica, deve essere effettuata da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti e la congruità della spese sostenute in relazione agli interventi.

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