Ammesso alla cedolare l’immobile concesso in locazione al condominio
Riccardo Malvestiti
Qualora possa essere escluso l’esercizio di attività commerciale o professionale, l’immobile locato al condominio ed utilizzato come alloggio del custode può accedere al regime della cedolare secca (risposta interpello n. 790/2021).
La fattispecie. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate un contribuente acquista un immobile locato ad un condominio. Subendando nel rapporto di locazione a seguito dell’avvenuto trasferimento della proprietà, chiede se è possibile accedere al regime di cedolare secca per l’immobile compravenduto.
La risposta ad interpello n. 790/2021. Con la risposta ad interpello in commento l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che il condominio costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
La parte conduttrice, quindi, è un condominio che non esercita attività di impresa, o di arti e professioni, e che utilizza l’immobile oggetto di locazione quale abitazione del custode. Sulla base di tali principi, quindi, l’Agenzia delle Entrate ritiene possibile che il locatore eserciti l’opzione per la cedolare secca.
La cedolare secca. Come noto, il regime della cedolare secca prevede un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali, dell’imposta di bollo e di registro, comprese le ipotesi di proroga e recesso dal rapporto. Pur essendo principalmente contemplata la locazione abitativa, alcuni interventi hanno ampliato la sua applicazione alle locazioni commerciali (con previsione di specifici limiti riferiti all’immobile) ed alle locazioni brevi. L’aliquota applicabile è pari al 21%, fatta eccezione per le locazioni abitative a canone concordato e per le locazioni transitorie in comuni ad alta densità abitativa. In tali ultimi casi, l’aliquota è pari al 10% Trasferimento tra vivi. Considerato che il trasferimento per atto tra vivi comporta il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, non sussiste alcun obbligo di stipula di un nuovo contratto. L’istante, quindi, può optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello RLI entro il termine di 30 giorni dalla data del subentro.