Avviso di liquidazione e divisioni ereditarie: aliquota d’imposta fissa all’1%
Avviso di liquidazione e divisioni ereditarie: aliquota d’imposta fissa all’1%
Riccardo Malvestiti
L’imposta accertata sulla massa ereditaria sconta l’aliquota pari all’uno per cento anche in caso di assegnazione di beni indivisibili. Solo il trasferimento o l’accertamento di valori maggiori rispetto a quelli spettanti giustificano l’aliquota superiore (sent. CTP Bergamo n. 549/1/18).
Il caso esaminato. La vicenda prende le mosse dal ricevimento, da parte del contribuente, di un avviso di liquidazione in materia di imposte di registro, con cui viene determinata l’imposta riferita ad una sentenza di divisione resa in occasione dello scioglimento di una comunione ereditaria. Considerata l’impossibilità a procedere all’assegnazione pro quota di un’immobile, il giudizio di divisione ha previsto l’assegnazione del bene per intero ad uno degli eredi, fermo restando il riconoscimento di una compensazione in danaro a favore dei coeredi.
A titolo meramente esemplificativo, il coerede a cui è stato assegnato un immobile di valore pari a 100.000 euro, a fronte di una quota di eredità di soli 50.000 euro, ha assunto l’onere di rimborsare ai coeredi la quotain eccesso (50.000 euro).
L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione, determina l’imposta da versare applicando un’aliquota dell’1% sull’intera massa ereditaria, fatta eccezione per il valore dell’immobile assegnato al coerede, a cui viene applicato il trattamento previsto per i trasferimenti immobiliari ai sensi dell’articolo 34 del TUR (nel caso di specie il 9%).
Il precedente. La Cassazione, nel corso del 2010, ha trattato un caso del tutto analogo a quello illustrato: la sentenza, resa nei confronti di tre coeredi, ha individuato come modalità di riparto l’assegnazione della proprietà dell’immobile alle due parti attrici, facendo loro obbligo di versare alla terza la somma in denaro corrispondente al valore della sua quota. In sede di registrazione, viene applicata l’aliquota maggiorata nei confronti dell’intero conguaglio della somma in danaro. Dopo aver proposto impugnazione agli avvisi, accolta sia in primo che in secondo grado, la Cassazione ha stabilito che “Nella specie, la condividente ha ottenuto né più né meno del valore della sua quota, costituita da un terzo del valore dell’immobile che costituiva l’intero compendio da dividere”.
L’impugnazione dell’atto e la decisione della Commissione Tributaria Provinciale. Il contribuente impugnava l’atto chiedendo l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento nella parte in cui riteneva applicabile l’aliquota del 9% sull’immobile assegnato al coerede e quindi la rideterminazione dell’imposta da versare sulla minore aliquota dell’1%.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con la sentenza in commento, ha innanzitutto osservato che “quando la divisione sia conforme alla disciplina civilistica dello scioglimento della comunione […] nessuno dei condividenti può avere assegnata una quota di fatto avente un valore superiore o inferiore a quella di diritto; infatti, anche nel caso in cui l’indivisibilità di un bene ne renda necessaria l’assegnazione per intero […] il contenimento dell’assegnazione entro i limiti della quota di diritto è assicurato dall’addebito dell’eccedenza […]”. L’assegnazione di un bene indivisibile di valore superiore alla propria quota, quindi, non comporta l’automatica applicazione dell’aliquota superiore, a condizione che siano previste apposite compensazioni che assicurino un trattamento uniforme a tutti i condividenti.
La Commissione osserva che non ricorre, nel caso di specie, un accertamento di maggior valore che, potenzialmente, potrebbe giustificare l’applicazione di un’aliquota superiore. Si tratta dell’ipotesi in cui “il divario fra la quota concretamente attribuita a un condividente e quella spettantegli per legge dipenda dall’accertamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di valori diversi da quelli attribuiti ai beni nell’atto di divisione. In tal caso lo scarto fra il valore della quota di fatto e quella di diritto costituisce il conguaglio al quale il legislatore si riferisce” rispetto all’applicazione della maggiore aliquota.
Concludendo, la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con sentenza n. n. 549/1/18, annulla parzialmente l’avviso di accertamento, rideterminando l’imposta di registro nella misura richiesta dal contribuente.
Le conferme più recenti. Con ordinanza n. 3988 del 16.02.2021 la Cassazione ha confermato che, nelle ipotesi di divisione, l’imposta di registro va applicata nella misura dell’1% prevista per gli atti dichiarativi ogniqualvolta le quote di fatto assegnate ai condividenti corrispondano alle quote di diritto loro spettanti, a prescindere dal fatto che siano soddisfatte con beni della comunione o meno.
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