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Superbonus: interventi di coibentazione del tetto della villa ammessi al beneficio

Riccardo Malvestiti

Con risposta ad interpello n. 680/2021 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che possono accedere al beneficio gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell’incidenza sulla superficie disperdente sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che delimitano il volume riscaldato.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate. Con la risposta ad interpello in commento l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la posizione di un contribuente, proprietario di una villetta a schiera, che intende effettuare un intervento di isolamento termico oltre all’isolamento del tetto. Viene specificato che il tetto non delimita una superficie riscaldata dell’abitazione, in quanto il sottotetto non è abitabile e non costituisce un ambiente riscaldato.

Le modifiche al DL n. 34/2020. L’Agenzia ha innanzitutto osservato che per effetto delle modifiche apportate al comma 1 dell’articolo 119 del DL n. 34/2020, nell’ambito degli interventi trainati finalizzati all’efficienza energetica ammessi al superbonus rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Il chiarimento. L’Agenzia delle Entrate ritiene che a seguito della modifica normativa sopra menzionata potranno rientrare nel superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno.

Profili tecnici. Ai fini del computo della superficie dispedernte lorda non rientra la superficie del tetto quando il tetto non è riscaldato. La percentuale di incidenza deve inoltre essere valutata nella situazione ante intervento.

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