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DL antifrode: opzione per cessione e sconto in fattura con visto e attestazione anche per le agevolazioni diverse dal “superbonus”

Riccardo Malvestiti

Con il DL n. 157/2021 il legislatore ha introdotto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’obbligo di visto e attestazione anche per le opzioni di sconto e cessione diverse da quelle previste per il superbonus. La novità si applica dalla data di entrata in vigore del decreto (Circolare Agenzia delle Entrate 16/E/2021).

DL Antifrode. Con il DL n. 157/2021 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di superbonus, cessione e sconto alternativo alla detrazione fiscale, incrementando gli adempimenti ed i controlli su tali operazioni. Tra le altre cose si segnala l’introduzione di un obbligo di attestazione e visto anche per i benefici fiscali diversi dal superbonus ammessi alle indicate opzioni.

Recupero edilizio, risparmio energetico, sismabonus e bonus facciate: le novità. Come anticipato in premessa, laddove il contribuente intenda esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale, oppure per lo sconto in fattura, dovrà ottenere l’asseverazione della congruità delle spese, nonché l’apposizione del visto di conformità.

Con riferimento alle attestazioni della congruità viene precisato che qualora tale attestazione non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere effettuata in forma libera, purché venga prevista l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali.

Superbonus: le novità. Con riferimento al superbonus si segnala – oltre ad un’estensione delle formalità previste in materia di visto e attestazione, la previsione di un nuovo decreto del Ministro della transizione ecologica che definisce i valori massimi di alcune delle spese che devono essere asseverate. Fino alla sua emissione, in ogni caso, trova applicazione quanto già previsto dal DM 06.08.2020.  

Novità in maetria di controlli. Con il DL n. 157/2021 il legislatore ha introdotto una procedura anticipata di verifica che sospende gli effetti delle comunicazione di sconto o cessione. Viene prevista, in particolare, la possibilità di sospendere, entro 5 giorni dal loro invio, le comunicazioni di cessione  e sconto al fine di verificare la coerenza e la regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria. Il periodo di sospensione dura fino a 30 giorni: qualora vengano confermati i profili di rischio, la comuniazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. In caso contrario, la comunicazione produce i suoi effetti e l’interessato potrà beneficiare di una proroga al termine di utilizzo del credito pari al periodo di sospensione.

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